Apprendiamo dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 25.09.2023 che tra i provvedimenti adottati nel decreto-legge è compresa una «norma interpretativa che in coerenza con le decisioni della Commissione Europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende».
Tale norma si è resa necessaria per la incertezza giurisprudenziale nelle controversie avanti al Tribunale del Lavoro nelle quali i dipendenti Alitalia hanno rivendicato il diritto alla prosecuzione del rapporto con ITA che ha continuato a svolgere la medesima attività di trasporto aereo passeggeri dal 15.10.2021 cessata la notte del 14.10 da Alitalia.
Intervento abnorme, inammissibile costituzionalmente e per le norme dei trattati UE, assai pericoloso per i rischi di imputazioni penali di molti soggetti Istituzionali, per una pluralità di ragioni.
a) Non vi è nessuna «norma da interpretare» ma unicamente «fatti» il cui accertamento, e le conseguenze giuridiche, spettano unicamente ai Giudici (ex art. 101 e 111 Costituzione); vi è poi una differenza strutturale tra «continuità economica» valevole per gli aiuti di Stato, e «conservazione della identità organizzativa valevole per il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto ai sensi della Direttiva 23/2021 e art. 2112 c.c.» che spetta ai Giudici accertare e valutare;
b) La Commissione Europea non è un Organo Giurisdizionale e adotta decisioni solo nelle materie ad essa riservate dal trattato istitutivo tra le quali il ricorrere o meno di aiuti di stato illegittimi ed in violazione delle regole della concorrenza e MAI questioni attinenti il diritto del lavoro e, meno che mai, il diritto dei prestatori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della Direttiva 23/2001 e dell’art. 2112 c.c. nel caso di trasferimento di azienda o ramo di essa;
c) Lo Stato italiano, attraverso il Governo e per esso il Ministero del Tesoro, controlla la società ITA (come pure Alitalia) ed è dunque «parte sostanziale» nelle controversie di lavoro e non può interferire in esse con norme aventi forza di legge che determinano l’esito della controversia imponendo ai Giudici la soluzione ad essa favorevole: intervento inammissibile anche ai sensi dell’art. 6 CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, oltreché delle già richiamate norme costituzionali;
d) Conseguenza immediata, e di rilievo enorme: se la «interpretazione» del Governo è «autentica» subito dovrebbero essere indagati per bancarotta fraudolenta i Giudici Fallimentari del Tribunale di Civitavecchia, i Commissari di Alitalia in A.S., i vertici di ITA e del Ministero Del Tesoro. Avrebbero infatti autorizzato la cessione di beni o complessi di beni, distinti e non costituenti ramo di azienda, al prezzo di 1 euro (che, non è certo «prezzo di mercato», come imposto dalla Commissione UE nella nota Decisione) invece che di centinaia di milioni di euro (lo stesso ramo di azienda trasporto passeggeri – Aviation – era stato acquistato da Alitalia nel 2014 per oltre 900 milioni). Il danno per tutti i creditori di Alitalia in AS, tra cui lo Stato Italiano che deve recuperare centinaia di milioni di aiuti di stato illegittimi, i lavoratori, fornitori ecc., è infatti enorme.
Roma, 26.09.2023
Avv. Pier Luigi Panici
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