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Violazione dell'art. 7 l. 300/70 tra nullità e vizio procedurale che esclude la reintegrazione.

Ecco una prima sentenza di Corte di Appello -


ottenuta dallo Studio Legale Panici e Associati- che applica uno dei principi della Corte Costituzionale 22/2024: come paventato da alcuni "i vizi riconducibili alla procedura di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori" escludono la reintegrazione; e ciò "nel regime di tutela sia della legge 92/2012 sia del d. Lgs. 23/2015".


La Corte Costituzionale non è andata per il sottile distinguendo - come era doveroso - tra vizi "procedurali" e vizi "sostanziali": una cosa è infatti la modalità di applicazione del principio di cui all'art. 7, altra cosa il suo contenuto essenziale - sostanziale, ovvero l'esercizio del diritto di difesa in applicazione del principio millenario "audietur et altera pars".


E ovviamente la Corte di Appello di Roma si è adeguata ritenendo la ingiustificatezza - con la relativa tutela - del licenziamento del dirigente che non era stato sentito a voce in sua difesa e non la nullità come richiesta in via principale; e, lo stesso principio, vale ovviamente per tutti gli altri lavoratori subordinati.


Ma la questione resta aperta e vedremo cosa dirà la Cassazione.


Ed infatti:


a) l'art. 7 prevede che" il datore non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa": dunque un'atto vietato e la conseguente nullità - inidoneità ad estinguere il rapporto, come conseguenza del suo esercizio;


b) gli art. 4 D. Lgs. 23/2015 ed il sesto comma dell'art. 18 L. 300/70 escludono la reintegrazione per "violazione... della procedura di cui all'art.7 L. 300/70...": dunque un vizio procedurale e non sostanziale.

Sentenza Corte di Appello di Roma - Sez. Lav. 1294-2024
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