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Sull'applicazione ai dirigenti del "blocco dei licenziamenti per motivi economici" durante il Covid

  • Immagine del redattore: Studio Legale Panici e Associati
    Studio Legale Panici e Associati
  • 5 giu 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

In una causa patrocinata dallo Studio Legale Panici e Associati, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza emessa in data 29.05.2024, ha affermato che il tenore letterale dell'art. 46 d.l. 18/2020 è "assolutamente univoco" laddove richiama il «giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604».


Tuttavia, «mentre per i dipendenti non dirigenti la tutela è “globale”, in quanto il divieto investe sia i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi, per i dipendenti dirigenti la tutela è soltanto parziale, in quanto il divieto investe solo i licenziamenti collettivi»; tale evidente asimmetria, che presenta evidenti profili di irragionevolezza, ha portato la Corte a ritenere che la norma violi l'art. 3 della Costituzione.


E' stata pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 46 nella parte in cui non prevede il divieto di licenziamento del dirigente per ragioni oggettive; sarà quindi la Corte Costituzionale a scrivere l'ultimo capitolo di una vicenda che ha appassionato tanti addetti ai lavori.


In allegato il provvedimento



 
 
 

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