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Novità e giurisprudenza

  • Immagine del redattore: Studio Legale Panici e Associati
    Studio Legale Panici e Associati
  • 19 mag
  • Tempo di lettura: 1 min

Dopo 20 anni di soggezione e sfruttamento, i lavoratori addetti agli appalti (illeciti) di UniCredit, assistiti dallo Studio Legale Panici, conquistano finalmente il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa per sè e per le proprie famiglie.



 
 

In una causa patrocinata dallo Studio Legale Panici e Associati, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza emessa in data 29.05.2024, ha affermato che il tenore letterale dell'art. 46 d.l. 18/2020 è "assolutamente univoco" laddove richiama il «giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604».


Tuttavia, «mentre per i dipendenti non dirigenti la tutela è “globale”, in quanto il divieto investe sia i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi, per i dipendenti dirigenti la tutela è soltanto parziale, in quanto il divieto investe solo i licenziamenti collettivi»; tale evidente asimmetria, che presenta evidenti profili di irragionevolezza, ha portato la Corte a ritenere che la norma violi l'art. 3 della Costituzione.


E' stata pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 46 nella parte in cui non prevede il divieto di licenziamento del dirigente per ragioni oggettive; sarà quindi la Corte Costituzionale a scrivere l'ultimo capitolo di una vicenda che ha appassionato tanti addetti ai lavori.


In allegato il provvedimento



 
 
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    Studio Legale Panici e Associati
  • 3 apr 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Ecco una prima sentenza di Corte di Appello -


ottenuta dallo Studio Legale Panici e Associati- che applica uno dei principi della Corte Costituzionale 22/2024: come paventato da alcuni "i vizi riconducibili alla procedura di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori" escludono la reintegrazione; e ciò "nel regime di tutela sia della legge 92/2012 sia del d. Lgs. 23/2015".


La Corte Costituzionale non è andata per il sottile distinguendo - come era doveroso - tra vizi "procedurali" e vizi "sostanziali": una cosa è infatti la modalità di applicazione del principio di cui all'art. 7, altra cosa il suo contenuto essenziale - sostanziale, ovvero l'esercizio del diritto di difesa in applicazione del principio millenario "audietur et altera pars".


E ovviamente la Corte di Appello di Roma si è adeguata ritenendo la ingiustificatezza - con la relativa tutela - del licenziamento del dirigente che non era stato sentito a voce in sua difesa e non la nullità come richiesta in via principale; e, lo stesso principio, vale ovviamente per tutti gli altri lavoratori subordinati.


Ma la questione resta aperta e vedremo cosa dirà la Cassazione.


Ed infatti:


a) l'art. 7 prevede che" il datore non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa": dunque un'atto vietato e la conseguente nullità - inidoneità ad estinguere il rapporto, come conseguenza del suo esercizio;


b) gli art. 4 D. Lgs. 23/2015 ed il sesto comma dell'art. 18 L. 300/70 escludono la reintegrazione per "violazione... della procedura di cui all'art.7 L. 300/70...": dunque un vizio procedurale e non sostanziale.


 
 

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